22/09/2023 00.00 - Quotidiano Energia
Fit for 55, altri due provvedimenti in Gazzetta Ue. Pubblicati i regolamenti carburanti navi e Dafi. Obblighi e obiettivi
La Gazzetta Ufficiale Ue ha pubblicato il 22 settembre altri due provvedimenti del pacchetto Fit for 55. Si tratta dei regolamenti 2023/1804 “sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi” (Dafi) e 2023/1805 “sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo” (FuelEU Maritime), ratificati in via definitiva dal Consiglio lo scorso luglio assieme alla revisione della direttiva sull’efficienza energetica, pubblicata giovedì sulla G.U. europea. In base al regolamento Dafi, lungo le reti stradali Ten-T centrale e globale dovranno essere installati, in ciascun senso di marcia, gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro (salvo deroghe limitate per casi specifici). Sulla rete centrale Ten-T, ciascun gruppo di stazioni dovrà fornire una potenza di uscita di almeno 400 kW (e comprendere un punto di ricarica da almeno 150 kW) entro il 31 dicembre 2025 e di almeno 600 kW (con due punti da 150 kW) entro il 31 dicembre 2027. Lungo la rete globale Ten-T, invece, ciascun gruppo di stazioni dovrà fornire almeno 300 kW e comprendere un punto da 150 kW entro il 31 dicembre 2030 (tali obblighi sono previsti già entro il 2027 sulla metà della rete), mentre al 31 dicembre 2035 si dovrà arrivare ad almeno 600 kW con due punti da 150 kW in ciascun gruppo di stazioni. In una fase iniziale, gli Stati membri dovranno assicurare un numero di stazioni di ricarica accessibili al pubblico “commisurato alla diffusione dei veicoli elettrici leggeri”: per ciascuno di essi immatricolato nel Paese dovrà essere fornita una potenza di uscita totale di almeno 1,3 kW, cui si dovrà aggiungere una potenza di almeno 0,80 kW per ciascun veicolo ibrido plug-in. Quando la quota di veicoli elettrici leggeri a batteria rispetto al parco totale raggiungerà il 15%, lo Stato membro potrà chiedere alla Commissione di rendere meno rigorose o eliminare tali prescrizioni. Il regolamento, che indica anche il numero minimo di stazioni di ricarica per i veicoli pesanti, precisa che i gestori dei punti di ricarica dovranno indicare “il prezzo ad hoc per kWh e l’eventuale tariffa di occupazione espressa in prezzo per minuto, in modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell’inizio della sessione di ricarica e che sia facilitato il raffronto dei prezzi”. Passando all’idrogeno, entro il 31 dicembre 2030 dovrà essere realizzata un’infrastruttura di rifornimento in grado di servire sia autovetture che veicoli pesanti in tutti i nodi urbani e ogni 200 km lungo la rete centrale Ten-T. L’infrastruttura dovrà avere una capacità cumulativa minima di 1 tonnellata al giorno ed essere dotata di almeno un distributore a 700 bar. Sia per l’elettricità che per l’idrogeno i prezzi praticati dovranno essere “ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori”. I gestori delle stazioni di rifornimento non dovranno discriminare attraverso i prezzi “tra utenti finali e fornitori di servizi di mobilità né tra diversi fornitori di servizi di mobilità”. Per quanto riguarda invece il Gnl, il provvedimento si limita a indicare che “entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri provvedono affinché sia installato un numero adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico almeno lungo la rete centrale Ten-T”, a condizione però che “esista una domanda e a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici”. Sono poi definiti obiettivi per la fornitura di energia elettrica da terra nei porti marittimi e di navigazione interna e agli aeromobili in stazionamento, nonché per la fornitura di Gnl nei porti marittimi. Entro il 31 dicembre 2024, ciascuno Stato membro dovrà trasmettere alla Commissione un progetto di quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi per i trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura. Quanto al regolamento FuelEU Maritime, è prevista una riduzione dell’intensità di gas-serra dei combustibili utilizzati nel trasporto navale rispetto al 2020 del 2% dal 2025, del 6% dal 2030, del 14,5% dal 2035, del 31% dal 2040, del 62% dal 2045 e dell’80% dal 2050. La riduzione delle emissioni, che potrà essere raggiunta anche con un meccanismo volontario di “pooling”, si applicherà a tutta l’energia utilizzata nei porti Ue o tra di essi e a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5.000 ton, ad eccezione di quelle da guerra, ai macchinari navali ausiliari e ai pescherecci. Per il calcolo dell’intensità dei gas-serra, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 potrà essere utilizzato un moltiplicatore pari a 2 al fine di ricompensare la nave per l’utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo)