14/11/2023 00.00 - Quotidiano Energia
Bonus gas, ecco la nuova legge della Puglia
Interessate le nuove infrastrutture e i potenziamenti di quelle esistenti. Il contributo “fino al 3%”. Le norme per le altre opere (in particolare Fer)
È approdata nel Bollettino regionale la nuova legge della Puglia sulle misure di compensazione a carico delle infrastrutture energetiche ubicate nella regione, e in particolare per quelle gas.
Frutto di un lungo confronto con il Mase, il nuovo testo interviene in più parti sulla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica), impugnata dal Governo alla Consulta.
All’art. 1 si fa riferimento alle infrastrutture energetiche in generale.
Le misure, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge Marzano 23 agosto 2004, n. 239 e delle Linee guida Fer del 10 settembre, non sono più “dovute” ma “possono essere previste”. Queste sono “a carico dei proponenti di nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della l. 239/2004” (ossia la norma della legge Marzano che disciplina le compensazioni a carico delle centrali sopra i 300 MW, ndr).
Va ricordato che le linee guida Fer del 2010 già prevedono compensazioni ambientali fino al 3% degli introiti.
Inoltre, l’interlocuzione con le imprese spetterà alla Regione (non alla sola Giunta) e le istanze dei vari attori coinvolti nella definizione delle misure saranno discusse in sede di Conferenza di servizi.
Venendo al bonus gas, la legge stabilisce che “è disposta per ogni nuovo impianto e infrastruttura energetica oppure per il potenziamento o trasformazione di impianti e infrastrutture energetiche esistenti, nella misura fino al 3 per cento del valore commerciale del volume del gas prodotto, trasportato o importato in Italia, la misura di compensazione e riequilibrio territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture di gas sul territorio pugliese”.
Il bonus non è quindi più definito nella misura fissa del 3% e non riguarda più le infrastrutture esistenti, se non quelle oggetto di potenziamento (tra queste dovrebbe figurare anche il Tap).
La legge del 2022 prevedeva che i promotori delle nuove infrastrutture cedano il gas ai gestori della rete di trasporto locale e da questi ai distributori locali e alle società di vendita, al prezzo decurtato dall’ammontare della compensazione disposta, affinché il corrispettivo sia detratto a titolo di sconto in fattura alle utenze domestiche delle famiglie pugliesi.
Entro trenta giorni gli operatori devono predisporre un regolamento di dettaglio sulle modalità operative di attribuzione delle compensazioni. Modificato il passaggio sul ruolo dell’Arera, del cui supporto la Giunta si avvale “ove possibile e previo eventuale accordo”, per la definizione delle modalità operative di attribuzione delle compensazioni.
Al comma 4 si precisa che “alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1. Con il medesimo procedimento le misure previste dall’articolo 1 si applicano anche agli impianti e infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo”.